Ordinamento di polizia pubblica (1935)
L' ordine pubblico è
condizione primaria di vivibilità in qualsiasi paese o città.
Per poterlo garantire occorrono due cose:
- un ordinamento chiaro e severo;
- una polizia efficiente.
Il podestà di Fucecchio, Guidobaldo Pianetti, il 2 luglio 1935
approvò questo ordinamento per garantire alla popolazione una
vita abbastanza serena:
1- Ogni edificio pubblico e privato deve essere conservato in
buono stato
2- I macellai, i salumieri e i beccai non possono circolare in
pubblico con vestiti intrisi di sangue e portare i ferri del
loro mestiere avvolti in tela.
3- Il bestiame da macello deve essere condotto attraverso le
strade meno frequentate evitando di passare davanti alle
chiese e alle scuole.
4- Il suono delle campane è vietato :
dalle ore 20 alle ore 5 nel periodo 1° novembre - 30 aprile;
dalle ore 21 alle ore 4 nel periodo 1° maggio- 31 ottobre.
Il suono delle campane non può durare oltre due minuti e tra
una suonata e l'altra devono intercorrere almeno 10 minuti.
5- I suonatori ambulanti non possono fermarsi a suonare per le
vie pubbliche per più di 5 minuti nello stesso punto e a
distanza minore di 20 metri dal punto precedente.
6- Sono considerate industrie rumorose ed incomode il mestiere
del calderaio, del lattoniere, del materassaio, del fabbro,
del falegname e del mugnaio. |
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