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Monacazione:
un'altra legge granducale (1777)
La Legge del 4 marzo
1775, quella che proibiva la monacazione delle fanciulle di
età inferiore ai 10 anni, non poteva risolvere il problema che
stava tanto a cuore al granduca Leopoldo I°: lo sfoltimento
degli ordini religiosi che costituivano una vera e propria
piovra a discapito delle comunità locali come la nostra.
Occorrevano quindi interventi più pesanti.
Due anni dopo, nel 1777, il granduca emise un MOTUPROPRIO con
il quale ordinò:
1- che non si accettassero nei monasteri fanciulle al di sotto
dei 10 anni;
2- che i monasteri dovevano rinunciare alla dote delle
educande;
3- che il valore del corredo delle monacande non doveva
eccedere i 20-25 scudi;
4- che le sguattere potevano uscire dal monastero quando lo
desideravano e che non dovevano pagare nessuna somma per gli
alimenti ricevuti;
5- che la vestizione delle educande non poteva avvenire prima
del 20° anno;
6- che prima di indossare gli abiti religiosi ogni monacanda
doveva vivere 6 mesi fuori del monastero;
7- che, dopo i 6 mesi di prova, un ecclesiastico si rendesse
conto se si poteva permettere alla monacanda di professare i
voti;
8- che i deputati ai monasteri dovevano esigere un attestato
sull'autenticità della vocazione della monacanda;
9- che i vescovi si assicurassero, con un esame, sulla natura
della vocazione della monacanda;
10- che gli Operai non potevano dare il loro consenso per la
vestizione senza il permesso scritto della Balia e dello
Iusdicente.
Come si vede, diventò alquanto difficile o perlomeno
complicato farsi monaca. |