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Monacazione: un'altra legge granducale (1777)

La Legge del 4 marzo 1775, quella che proibiva la monacazione delle fanciulle di età inferiore ai 10 anni, non poteva risolvere il problema che stava tanto a cuore al granduca Leopoldo I°: lo sfoltimento degli ordini religiosi che costituivano una vera e propria piovra a discapito delle comunità locali come la nostra. Occorrevano quindi interventi più pesanti.

Due anni dopo, nel 1777, il granduca emise un MOTUPROPRIO con il quale ordinò:

1- che non si accettassero nei monasteri fanciulle al di sotto dei 10 anni;
2- che i monasteri dovevano rinunciare alla dote delle educande;
3- che il valore del corredo delle monacande non doveva eccedere i 20-25 scudi;
4- che le sguattere potevano uscire dal monastero quando lo desideravano e che non dovevano pagare nessuna somma per gli alimenti ricevuti;
5- che la vestizione delle educande non poteva avvenire prima del 20° anno;
6- che prima di indossare gli abiti religiosi ogni monacanda doveva vivere 6 mesi fuori del monastero;
7- che, dopo i 6 mesi di prova, un ecclesiastico si rendesse conto se si poteva permettere alla monacanda di professare i voti;
8- che i deputati ai monasteri dovevano esigere un attestato sull'autenticità della vocazione della monacanda;
9- che i vescovi si assicurassero, con un esame, sulla natura della vocazione della monacanda;
10- che gli Operai non potevano dare il loro consenso per la vestizione senza il permesso scritto della Balia e dello Iusdicente.

Come si vede, diventò alquanto difficile o perlomeno complicato farsi monaca.

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