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Licenziamenti agricoli: modalità
(1560)
I proprietari terrieri
avevano il diritto di licenziare i loro contadini, ma dovevano
rispettare scrupolosamente le norme previste dallo STATUTO
comunale del 1560.
Secondo questo Statuto, i padroni dei terreni potevano
licenziare i loro affittuari o mezzadri soltanto nel mese di
Agosto, previo bando pubblico, con notifica del notaro e
licenza del Podestà.
I nuovi coloni potevano "entrare" nei poderi e nelle
rispettive case coloniche soltanto nel mese di gennaio per non
recar danno ai licenziati.
Anche i contadini avevano il diritto di autolicenziarsi, ma
soltanto nel mese di agosto secondo le medesime modalità
previste per i proprietari terrieri.
Coloro che si autolicenziavano, però, dovevano abbandonare
subito il podere perché lo STATUTO prevedeva che i nuovi
agricoltori dovevano entrare nel podere a SETTEMBRE. |