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Licenziamenti agricoli: modalità (1560)

I proprietari terrieri avevano il diritto di licenziare i loro contadini, ma dovevano rispettare scrupolosamente le norme previste dallo STATUTO comunale del 1560.
Secondo questo Statuto, i padroni dei terreni potevano licenziare i loro affittuari o mezzadri soltanto nel mese di Agosto, previo bando pubblico, con notifica del notaro e licenza del Podestà.
I nuovi coloni potevano "entrare" nei poderi e nelle rispettive case coloniche soltanto nel mese di gennaio per non recar danno ai licenziati.
Anche i contadini avevano il diritto di autolicenziarsi, ma soltanto nel mese di agosto secondo le medesime modalità previste per i proprietari terrieri.
Coloro che si autolicenziavano, però, dovevano abbandonare subito il podere perché lo STATUTO prevedeva che i nuovi agricoltori dovevano entrare nel podere a SETTEMBRE.

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